Legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 21/01/1982

Particolari disposizioni finanziarie - Rifinanziamento dell' art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22; del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni; del Titolo I della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 - Interpretazione autentica dell' art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
 
La spesa di lire 4 miliardi, autorizzata con l' articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, per gli esercizi dal 1976 al 1979, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1976 al 1980.
La spesa di lire 1.800 milioni, autorizzata con l' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, per gli esercizi dal 1978 al 1981, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1978 al 1982.
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, ai sensi del secondo comma dell' articolo 3 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714, anticipazioni per conto dello Stato all' Ente Autonomo del porto di Trieste, sino ad un importo massimo di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1979 e di lire 10.500 milioni per l' esercizio 1980, per la costituzione di un fondo di dotazione.
Le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui al precedente comma saranno determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme regionali vigenti in materia, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982
Art. 14
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell' Amministrazione regionale anche le spese effettuate e da effettuare direttamente dalla Regione ovvero per il tramite delle Amministrazioni comunali interessate, prima della cessione ai Comuni ai sensi della legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, per:
a) garantire la più idonea conservazione ed evitare il degrado delle strutture ed infrastrutture realizzate ai sensi del citato articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nonché di quelle cedute o in corso di cessione da parte dello Stato;
b) assicurare e migliorare - anche in considerazione delle particolari condizioni ambientali e meteorologiche delle diverse località di installazione - l' abitabilità e la funzionalità dei predetti prefabbricati nonché la funzionalità delle relative infrastrutture;
c) garantire la sicurezza degli insediamenti e delle popolazioni in essi ospitate.

Analogamente, devono considerarsi a carico dell' Amministrazione regionale le spese per la predisposizione delle infrastrutture e dei servizi necessari all' insediamento di prefabbricati donati da altre amministrazioni, Enti ed organismi, nonché le spese per i lavori destinati a migliorare l' agibilità e la funzionalità di tali prefabbricati.
La competenza in ordine alla materia dell' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, così come interpretato autenticamente dai precedenti commi, è attribuita in via straordinaria al Presidente della Giunta regionale in aggiunta a quelle previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, così come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.