In attesa della ristrutturazione degli uffici dell' Amministrazione regionale, anche al fine di far fronte ai nuovi compiti che la
legge 5 agosto 1978, n. 457, assegna alla Regione, all'
articolo 25, primo comma della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, viene inserito il seguente numero:
<< 7 - il Servizio dell' edilizia residenziale, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti la edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata - esclusa la gestione delle pratiche espropriative - e l' urbanizzazione primaria di aree destinate alla edilizia residenziale, nonché di concedere e liquidare i relativi contributi >>.