Art. 14
(Cartella personale e segreto d' ufficio)
Presso la sede del consultorio, a cura del personale addetto, viene conservata la cartella personale relativa ad ogni utente, contenente i dati socio - economici e sanitari e la registrazione degli interventi effettuati o richiesti nell' ambito del servizio.
La Giunta regionale approva il modello di cartella-tipo, cui debbono uniformarsi gli Enti e le Istituzioni di cui al primo comma e determina altresì gli obblighi di detti Enti ed Istituzioni in ordine alla comunicazione alla Regione dei dati necessari per rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.
Gli operatori del consultorio sono tenuti al rispetto del segreto d' ufficio in ordine a qualsiasi notizia su persone di cui siano venuti a conoscenza nell' espletamento delle loro funzioni.
Per la tenuta e l' uso della cartella personale, per la disponibilità delle informazioni in essa contenute e per gli obblighi di segreto professionale valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nei riguardi delle cartelle cliniche degli ospedali.
Gli operatori del servizio hanno accesso alle informazioni contenute nelle cartelle personali limitatamente ai casi del cui trattamento sono investiti e nei limiti delle esigenze connesse alle rispettive competenze.