Art. 7
Il personale già dipendente dall' ENALC e disciplinato all' atto del trasferimento alla Regione dal Regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero, approvato con decreto interministeriale del 20 maggio 1970, continua ad essere disciplinato dal Regolamento medesimo salvo quanto previsto dal comma successivo e dagli articoli 8 e 9 della presente legge. L' orario di lavoro e la sua articolazione saranno stabiliti per tale personale con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta stessa in armonia con quanto previsto dallo
articolo 46, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Le cause e le modalità di cessazione dal servizio sono disciplinate dalla normativa vigente per il personale regionale.
Entro 6 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, si provvederà con legge a modificare ed adeguare il Regolamento di cui al primo comma sia per quanto concerne la parte normativa, sia per quanto concerne i livelli funzionali.
A decorrere dal 1 gennaio 1977, al personale di cui al primo comma è attribuito un acconto mensile pari allo importo di lire 25.000.