Art. 4
L' inquadramento del personale di cui agli articoli 2 e 3 viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente all' anzianità maturata nella carriera o gruppo di provenienza e, per i dipendenti con qualifica equiparabile a quella di dirigente, nella qualifica corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.
Ai fini di cui al primo comma, il servizio prestato in carriera immediatamente inferiore a quella risultante dal decreto ministeriale di trasferimento è valutato per metà e per non più di cinque anni.
Qualora, ai fini dell' applicazione del presente articolo, sia dubbia l' individuazione delle carriere, l' equiparazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.