Al personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 viene attribuita la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento nell' Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge per il personale comandato ed alla data del trasferimento per quello trasferito, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici, dell' assegno perequativo di cui alla
legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché degli altri assegni fissi e continuativi.