Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1980

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 13
 
Il personale dipendente dallo Stato organicamente assegnato agli uffici trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 22 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Regione ai sensi dell' articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è inquadrato, con effetto dalla data di trasferimento alla Regione, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l' Amministrazione di provenienza.