Legge regionale 19 giugno 1978 , n. 73 - TESTO VIGENTE dal 23/06/1978

Interventi straordinari per l' occupazione giovanile, previsti dalla lettera f), dell' articolo 1 della legge nazionale 8.8.1977, n. 546, per la ricostruzione del Friuli terremotato.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 51, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.

Integrata la disciplina della legge da art. 187, comma 1, L. R. 5/1994

Art. 1

(1)

Nel quadro degli interventi diretti a favorire la ricostruzione e la rinascita del Friuli colpito dal terremoto, la Regione, in attuazione dell' articolo 1, lettera f) della legge 8 agosto 1977, n. 546, provvede nell' ambito delle zone terremotate, delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo capoverso della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, ad incrementare l' occupazione giovanile sulla base delle norme contenute nella legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 25/1980

Art. 2

L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti riguardanti servizi socialmente utili programmati ai sensi dell' articolo 26 della legge n. 285/77 inclusi o meno nel piano annuale regionale purché non finanziati dal CIPE.

Art. 3

Gli interventi previsti dall' articolo 2 della presente legge, nonché i criteri e le modalità di attuazione degli stessi, sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed emigrazione.

Quando i progetti prevedano connesse attività di formazione professionale, le delibere della Giunta regionale saranno adottate su proposta dell' Assessore al lavoro, alla assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali previo parere della Commissione regionale per la formazione professionale.

Art. 4

Per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, al Titolo II, Sezione IV, Rubrica n. 10, categoria XI, il capitolo 6949 con la denominazione << Interventi straordinari per l' occupazione giovanile previsti dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge 8.8.1977 n. 546 >>.

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 6949 saranno determinati, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.