Legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 - TESTO VIGENTE dal 23/06/1978

Interventi straordinari per l' occupazione giovanile, previsti dalla lettera f), dell' articolo 1 della legge nazionale 8.8.1977, n. 546, per la ricostruzione del Friuli terremotato.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 51, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2 Integrata la disciplina della legge da art. 187, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 1
Nel quadro degli interventi diretti a favorire la ricostruzione e la rinascita del Friuli colpito dal terremoto, la Regione, in attuazione dell' articolo 1, lettera f) della legge 8 agosto 1977, n. 546, provvede nell' ambito delle zone terremotate, delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo capoverso della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, ad incrementare l' occupazione giovanile sulla base delle norme contenute nella legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 25/1980