CAPO II
Contributi agli Enti ospedalieri per l' acquisto di
attrezzature sanitarie, nonché di arredamenti, utensili ed
attrezzature tecnico - economali
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l' importo di lire 6.000 milioni, agli enti pubblici ospedalieri contributi in capitale sino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisto di attrezzature sanitarie nonché di arredamenti, utensili ed attrezzature tecnico - economali.
Art. 3
Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 dovranno pervenire all' Assessorato della igiene e della sanità entro 20 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Il programma degli interventi da attuare in applicazione del presente capo è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità.
Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 5
Per le finalità previste dal precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 6634 con la denominazione: << Contributi in conto capitale agli enti pubblici ospedalieri per l' acquisto di attrezzature sanitarie, nonché di arredamenti, utensili ed attrezzature tecnico - economali >> e con lo stanziamento di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 6 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per lire 3.047 milioni con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978;
- per i restanti 1.953 milioni con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 712 del precitato stato di previsione dell' entrata.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.