Legge regionale 08 giugno 1978, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 15/06/1978

Interventi della Regione a fronte degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali negli appalti delle opere di riparazione dei danni causati all' agricoltura dagli eventi sismici del 1976.
Art. 1
 
Per far fronte all' onere derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali negli appalti delle opere intraprese con i contributi della Comunità Economica Europea, ai sensi del regolamento n. 1505/76 del 21 giugno 1976 e dello Stato italiano, ai sensi della legge 19 agosto 1976, n. 591 e ai sensi dell' articolo 9 e 10 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 2
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX, il capitolo 7369 con la denominazione: << Spese per gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali negli appalti delle opere intraprese con i contributi della CEE e dello Stato italiano per la riparazione dei danni causati all' agricoltura dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 2.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978, previsto dal precedente articolo 1, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi al capitolo 7369 di cui al precedente primo comma, saranno determinati - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.