Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni a favore del fondo di garanzia, costituito dall' ESA ai sensi del punto 5),
comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.