Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi diversi nel settore agricolo - forestale.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.

Partizione di cui fa parte l'art. 15, abrogata da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996

Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001

Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Partizione di cui fa parte l'art. 3, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Partizione di cui fa parte l'art. 8, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO I

Contributi sui maggiori oneri per la realizzazionedi strutture collettive

Art. 1

( ABROGATO )

(2)(4)

Note:

Integrata la disciplina del quinto comma da art. 4, primo comma, L. R. 58/1979

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 9/1983

Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 2

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 9/1983

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO II

Contributi per la realizzazione d' impianti collettivi divalorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici nonchéper l' acquisizione, l' ampliamento e l' ammodernamento diimpianti di macellazione di avicunicoli

Art. 3

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 4

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 21, primo comma, L. R. 58/1979

Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO III

Interventi per la prevenzione dei danni da grandine eper favorire la ripresa delle aziende agricole colpite daeccezionali avversità atmosferiche

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985

CAPO IV

Contributi alle Associazioni provinciali degli allevatoriper il miglioramento e la selezione del bestiame

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO V

Finanziamento degli interventi d' urgenza previsti dallalegge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 e disposizioniprocedurali per l' esecuzione delle opere pubbliche dibonifica e di quelle di miglioramento fondiario

Art. 9

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, con decorrenza dall' esercizio 1979.

Art. 10

Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale, ivi comprese le opere manutentorie, assentite in concessione a Consorzi di bonifica o, comunque, a Enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 19 del Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 come modificato dal Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 e dall' articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 anche in deroga al secondo comma dell' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Nel caso si disponga di prescindere dall' atto formale di collaudo, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal funzionario dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana specificatamente incaricato della sorveglianza dei lavori eseguiti in concessione e dovrà essere confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell' articolo 116 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, eventualmente eseguite in economia ed il cui costo non superi l' importo di lire 150 milioni, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal direttore dei lavori e, previo visto del capo ufficio dal quale il medesimo dipende, sarà confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell' articolo 116 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

All' atto della concessione delle opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, a Consorzi di bonifica o ad altri Enti pubblici, l' Amministrazione regionale ha facoltà di corrispondere anticipatamente una somma non superiore al 30 per cento dell' importo complessivo della concessione medesima.

(1)

La somma anticipata viene recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i cinque decimi dell' importo di concessione.

Per le opere di cui al primo comma del presente articolo, assentite in concessione dopo l' entrata in vigore della presente legge, le somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori, potranno essere utilizzate sia per l' esecuzione di lavori che presentino il carattere d' imprevedibilità con riferimento al momento della redazione del progetto principale, sia per l' esecuzione di lavori originariamente non potuti prevedere, che abbiano il carattere di completamento e di adeguamento funzionale dell' opera.

(2)

Note:

Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, L. R. 74/1983

Terzo comma interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 10/1987

Quarto comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 25/1995

Vedi la disciplina transitoria del quarto comma, stabilita da art. 1, comma 2, L. R. 25/1995

Quarto comma abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 25/1995

Art. 12

L' importo di spesa di lire 50 milioni di cui agli articoli 28, punto 1), lettera a) e 33, punto 2) della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è elevato a lire 100 milioni, fermo restando quanto già stabilito con l' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69.

CAPO VI

Interventi per il miglioramentoe difesa dei boschi esistenti

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO VII

Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996

CAPO VIII

Norme finanziarie

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 21

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 23

Gli oneri previsti dal precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 7347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.200 milioni per il piano.

Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Art. 24

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 26

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.