Art. 2
L' atto costitutivo e lo Statuto dell' Ente devono essere preliminarmente approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Il rappresentante della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione dell' Istituto è designato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.