<< Si considerano " ad integrazione degli interventi statali" tutte le sovvenzioni comunque destinate all' attuazione di programmi provinciali o regionali di risanamento e profilassi del bestiame non assistiti dal finanziamento statale o soltanto parzialmente finanziati, ivi compresi gli indennizzi agli allevatori per l' abbattimento degli animali infetti, per la distruzione di animali e di materiali contaminati e per risarcimento dei danni economici comunque derivanti dall' attuazione dei programmi suddetti. I casi previsti e le misure degli indennizzi precitati, saranno stabiliti dai programmi d' intervento, secondo le varie specie e malattie degli animali.
Salvo che per la tubercolosi bovina e per la brucellosi bovina, ovina e caprina, nella formulazione dei programmi precitati si prescinde dal parere delle Commissioni provinciali, di risanamento di cui alla
legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni ed integrazioni. >>