﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 08 luglio 1977

      , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti e della produzione zootecnica regionale.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 1, primo comma, L. R. 11/1981</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 52, comma 3, L. R. 47/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Modificato il titolo della legge da art. 2, comma 5, lettera a), L. R. 11/2011</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i programmi di attività presentati dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana per il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento della produzione zootecnica, per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame, per l'acquisto di attrezzature, per le valutazioni genetiche del bestiame e le attività connesse.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis. </span>Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 ter. </span>Al fine di consentire la continuità nell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del regolamento regionale previsto al comma 1 bis, trovano applicazione le direttive per l'azione amministrativa e per l'impiego delle corrispondenti risorse già approvate con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. 3456 (Programmi annuali di attività dell'associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza pezzata rossa italiana per la tenuta dei libri genealogici, l'effettuazione dei controlli funzionali e per il miglioramento delle produzioni zootecniche in conformità alla legge 1366/1929 e legge regionale 34/1977. Indirizzi di spesa), integrate con deliberazione della Giunta regionale 3062/2007.<p><span style="">(5)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Primo comma sostituito da art. 2, comma 5, lettera b), L. R. 11/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 5, lettera c), L. R. 11/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 10, L. R. 18/2011</p></p><a name="art2"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   2</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo abrogato da art. 2, comma 5, lettera d), L. R. 11/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 11/1981 nel testo modificato da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 11/2011</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, si applica ai programmi operativi presentati all'approvazione successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e, in via transitoria, ai programmi operativi relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011.<p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 2, comma 5, lettera e), L. R. 11/2011</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per  le  finalità  previste  dalla  presente  legge   è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977  al  1980, la spesa complessiva di lire 210 milioni,  di  cui  lire  90 milioni per l' esercizio finanziario 1977.</p><p style="text-align: justify;">La predetta spesa  di  lire  210  milioni  fa  carico  al capitolo 6308 dello stato  di  previsione  della  spesa  del piano finanziario  per  gli  esercizi  1977  -  1980  e  del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato,  per  il  piano,  a  lire  5.330 milioni, di cui lire 1.710 milioni per l' esercizio 1977.</p><p style="text-align: justify;">Al maggior  onere  di  lire  210  milioni  si  fa  fronte mediante storno di pari  importo  dal  capitolo  1951  dello stato di previsione della spesa del  piano  finanziario  per gli esercizi 1977 - 1980 e del  bilancio  per   l' esercizio finanziario 1977.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p></body></html>