Legge regionale 08 luglio 1977, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti e della produzione zootecnica regionale.
Art. 1
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), l'Amministrazione regionale č autorizzata a finanziare i programmi di attivitā presentati dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana per il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento della produzione zootecnica, per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame, per l'acquisto di attrezzature, per le valutazioni genetiche del bestiame e le attivitā connesse.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3 Primo comma sostituito da art. 2, comma 5, lettera b), L. R. 11/2011
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 5, lettera c), L. R. 11/2011
5 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 10, L. R. 18/2011