Legge regionale 25 febbraio 1977, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 26/05/1980

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, concernente assegni di studio a favore di studenti universitari, e alla legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, concernente provvedimenti per la promozione del diritto allo studio e per lo sviluppo dell' istruzione superiore nella regione - Copertura finanziaria dell' articolo 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, primo comma, L. R. 10/1980
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, primo comma, L. R. 10/1980
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 15, primo comma, L. R. 10/1980
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, primo comma, L. R. 10/1980
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, primo comma, L. R. 10/1980
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 15, primo comma, L. R. 10/1980
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 15, primo comma, L. R. 10/1980
Art. 8
 
Per gli oneri previsti dall' articolo 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come sostituito dall' articolo 18 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene istituito " per memoria" nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977- 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IX - il capitolo 5102 con la seguente denominazione: << Oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 - Capo VI - e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali i Comuni interessati non dispongono della necessaria copertura finanziaria >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo 5102 saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione consiliare competente.