Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
CAPO I
 Utilizzazione dei finanziamenti della Banca Europea per
gli investimenti e della Comunità Europea per il Carbone
e l' Acciaio a favore delle imprese industriali, nonché di
altri Enti ed istituzioni interessati al sisma.
Art. 4
 
Agli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che eroghino mutui per la riparazione e la ricostruzione delle aziende industriali indicate all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, compreso l' eventuale ampliamento fino ad un massimo del 50% delle strutture danneggiate o distrutte, sono concessi contributi in semestralità costanti per un periodo non superiore a quindici anni nella misura necessaria a rendere l' onere di ammortamento del mutuo per le imprese pari a quello sostenuto dai beneficiari dei mutui di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Note:
1 Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 23/1978
2 Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5
 
I contributi di cui al precedente articolo 4 sono concessi in semestralità posticipate agli istituti di credito designati ai sensi dell' articolo 3, su presentazione all' Assessorato dell' industria e del commercio o all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, secondo le rispettive competenze, di:
a) copia del contratto di mutuo con l' impresa o l' ente beneficiario corredata del relativo piano di ammortamento e della dichiarazione del sindaco attestante che l' impresa o le opere o le strutture o gli impianti sono stati interamente o parzialmente danneggiati dal sisma;
b) relazione tecnico - finanziaria relativa agli investimenti;
c) dichiarazione da parte della Banca Europea degli investimenti ovvero della Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio attestante che il mutuo di cui alla lettera a) è stato concesso su proprie disponibilità e contenente tutte le condizioni del mutuo con l' istituto di credito interessato.

Agli effetti della determinazione delle condizioni del prestito, il tasso di interesse, maggiorato di 0,80 punti per spese ed oneri di istituto, non potrà essere superiore a 10,30.
La misura del contributo è pari alla differenza risultante tra la somma degli interessi calcolata al tasso di interesse di cui alla lettera c) e la somma degli interessi risultante dal piano di ammortamento indicato alla lettera a) suddivisa in semestralità costanti in relazione alla durata del mutuo.
Per il periodo di preammortamento detto contributo sarà calcolato con riferimento ai tempi o agli importi di utilizzo del finanziamento e potrà essere corrisposto anche in un' unica soluzione alla fine di ogni semestre solare, sulla base della documentazione che sarà fornita dagli istituti eroganti.
Art. 8
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata - in attesa che vi provveda lo Stato con propria legge - a rimborsare agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 gli oneri derivanti dalla differenza tra i cambi applicati alle operazioni di rimborso di capitale ed interessi dei mutui contratti, ai sensi della presente legge, con la Banca Europea per gli Investimenti e con la Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio ed i cambi applicati in sede di negoziazione della valuta estera rinveniente dai prestiti stessi, all' atto della loro accensione.
A tale scopo gli istituti, alla fine di ogni anno, comunicheranno all' Assessorato regionale delle finanze - Direzione regionale dei Servizi Amministrativi - gli eventuali oneri sostenuti o le favorevoli differenze acquisite per effetto delle diversità dei cambi applicati ai sensi del precedente comma.
I cambi praticati dovranno risultare da dichiarazione degli istituti di credito che hanno effettuato le operazioni di introito e di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio.
L' Amministrazione regionale provvederà al rimborso degli oneri sopra indicati, al netto di ogni commissione e spesa, nel tempo strettamente necessario dal ricevimento della relativa richiesta.
Ove in un anno, in presenza di cambio favorevole, gli istituti, in sede di rimborso di rate dei mutui contratti, dovessero acquisire delle differenze a loro favore, tali differenze formeranno oggetto di conguaglio in occasione di eventuali oneri di cambio che l' Amministrazione regionale fosse chiamata a rimborsare, per effetto della presente legge, nell' anno o negli anni successivi. Qualora tali differenze si verificassero nell' ultimo anno, gli istituti rimborseranno all' Amministrazione regionale gli importi risultanti a loro favore.
CAPO II
 Intervento della Regione ad integrazione del contributo
comunitario e di quello dello Stato per riparare i danni
dell' agricoltura.
Art. 9
Per le domande di contributo avanzate direttamente dalla Regione alla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento ( CEE ) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 ed allo Stato italiano ai sensi del Decreto - Legge 29 luglio 1976, n. 516 convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la differenza tra la spesa complessiva ammessa a finanziamento e la somma dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea e dallo Stato italiano.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982
Art. 10
Ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento ( CEE ) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 e dallo Stato italiano ai sensi del Decreto - Legge 29 luglio 1976, n. 516 convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da Province e Comuni, ai Comuni e all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) un contributo che consenta di raggiungere il 98% della spesa ammessa.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982
2 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
CAPO III
 Intervento della Regione ad integrazione del contributo
comunitario per il ripristino delle infrastrutture.
Art. 12
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in attesa che vi provveda lo Stato, ai sensi dell' articolo 1, ultimo comma del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, la realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche nonché della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi per l' ammissione ai benefici comunitari ai sensi dell' articolo 2 e seguenti del regolamento ( CEE ) n. 1506/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.
La misura del finanziamento regionale sarà pari alla differenza fra l' importo corrispondente al 90% della spesa necessaria e l' importo corrispondente al beneficio comunitario.
Note:
1 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 66/1979
2 Quinto comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 8/1980
Art. 14
 
I progetti ed elaborati tecnici delle opere pubbliche di cui al presente Capo per le quali si richieda il contributo regionale ai sensi della presente legge non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali.
Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedano l' approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione divenuta efficace di adozione, da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo.
I progetti medesimi devono essere corredati dal parere favorevole dell' Ufficio tecnico dell' Ente o del Consorzio costituito per detto servizio cui l' Ente interessato eventualmente aderisce e, nel caso di opere igienico - sanitarie, anche dal parere favorevole dell' ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all' ubicazione dell' opera progettata o del medico provinciale per opere territorialmente ricadenti in più Comuni.
Fatte salve le disposizioni per l' edilizia nelle zone sismiche, vigenti nel Friuli - Venezia Giulia, la progettazione e l' esecuzione delle opere pubbliche, di cui al primo comma, non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla - osta ed altri controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell' esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.
La eseguibilità dei progetti e degli elaborati di cui al primo comma è tuttavia subordinata alla formale concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.
Art. 15
 
Ai legali rappresentanti degli Enti beneficiari dei contributi di cui al precedente articolo 12 è estesa la delega di cui all' articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per quanto inerente alla esecuzione dei rispettivi progetti previsti dal presente Capo.
CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 16
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 4 è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI, il capitolo 6642 con la denominazione: << Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico che abbiano assunto mutui con la Banca Europea per gli Investimenti ( BEI ) o con la Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio ( CECA ) per la concessione di mutui destinati alla riparazione ed alla ricostruzione, compreso l' eventuale ampliamento delle strutture danneggiate o distrutte, delle aziende industriali indicate all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 1.500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 17
 
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 4 è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 600 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 6355 con la denominazione: << Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedono mutui, anche integrativi, per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture e degli impianti collettivi del settore agricolo - forestale, e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi gli eventuali ampliamenti >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 600 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.