Legge regionale 18 novembre 1976 , n. 61 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Interventi e norme relative al settore distributivo.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.

CAPO I

Norme di integrazione e modificazionedella legge regionale 5 giugno 1967, n. 9

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982

Art. 5

Il comitato di cui all' articolo precedente è sentito anche ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.

Art. 6

L' articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, come sostituito dall' articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è soppresso.

CAPO II

Ulteriore finanziamento della legge regionale27 novembre 1967, n. 26, capo IV,e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Per le finalità previste dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-1979, la spesa complessiva di lire 3.900 milioni con decorrenza dall' esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 è istituito, con decorrenza dall' esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il capitolo 6612 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine >> e con lo stanziamento di lire 3.900 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (rubrica n. 7 - partita n. 5/b dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

CAPO III

Ulteriore finanziamento del capo IIdella legge regionale 11 giugno 1975, n. 30

Art. 8

Per le finalità previste dal capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

L' onere di lire 600 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979 fa carico al capitolo 6625 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, a lire 1.400 milioni.

All' onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (rubrica n. 7 - partita n. 5/a dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

CAPO IV

Contributo straordinarioalla Zona Annonaria Commerciale Udinese - ZAUed al Comune di Marano Lagunare

Art. 9

Per le finalità previste dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni, è autorizzata, nel piano finanziario per gli esercizi 1976-1979, con decorrenza dall' esercizio 1977, la spesa complessiva di lire 3 miliardi quale contributo straordinario per il completamento delle opere di infrastruttura della Zona Annonaria Commerciale Udinese - ZAU e la spesa complessiva di lire 1 miliardo per la realizzazione del mercato ittico allo ingrosso del Comune di Marano Lagunare.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 sono istituiti, con decorrenza dall' esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - i seguenti capitoli:

- capitolo 6633 con la denominazione: << Contributo straordinario alla Zona Annonaria Commerciale Udinese - ZAU per il completamento delle opere di infrastrutture >> e con lo stanziamento di lire 3 miliardi;

- capitolo 6634 con la denominazione: << Contributo straordinario al Comune di Marano Lagunare per la realizzazione del mercato ittico all' ingrosso >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

All' onere complessivo di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (elenco n. 5 - progetti - interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali).