Legge regionale 24 settembre 1976, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 25/09/1976

Estensione dei benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e successive integrazioni, 1 luglio 1976, n. 28 26 luglio 1976, n. 34, e 29 luglio 1976, n. 35, a Comuni non compresi nella delimitazione di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 86, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 1
 
I benefici previsti dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive integrazioni, per sopperire alle impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, dalla legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, per la ripresa economica nelle zone terremotate, limitatamente agli edifici destinati all' attività produttiva e loro impianti, macchinari ed attrezzature, e dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, per il ripristino degli edifici pubblici e degli edifici sedi di servizi di pubblico interesse danneggiati dal sisma, nonché dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, limitatamente alla riparazione di fabbricati destinati ad uso agricolo e dei relativi impianti, sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità e nei limiti fissati al successivo articolo 2, anche ai Comuni non compresi nella delimitazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici suindicati.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a disporre interventi ai sensi dell' articolo 3, lettere a) e b) della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive integrazioni, sempreché gli interventi richiesti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976.
Art. 4
 
Il termine per la presentazione delle domande, di cui all' articolo 3, primo comma, della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è protratto - anche ai fini dell' applicazione dei benefici previsti dalla presente legge per il ripristino delle attività produttive - al 30 novembre 1976.