Art. 1
La predetta spesa fa carico al capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.880 milioni e precisamente, per il piano, a lire 9.880 milioni, di cui lire 5.380 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 2
La predetta spesa fa carico al capitolo 6173 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.120 milioni e precisamente, per il piano, a lire 5.120 milioni, di cui lire 2.120 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 3
All' onere complessivo di lire 5.000 milioni, autorizzato dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 2 dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.