Legge regionale 27 agosto 1976, n. 46 - TESTO VIGENTE dal 20/06/1977

Norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 concernente << Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 13, primo comma, L. R. 35/1979
2 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
3 Integrata la disciplina della legge da art. 69, comma 1, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina della legge da art. 86, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2 Articolo interpretato da art. 1, terzo comma, L. R. 2/1982
3 Articolo interpretato da art. 114, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2 Articolo interpretato da art. 1, terzo comma, L. R. 2/1982
3 Articolo interpretato da art. 114, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2 Secondo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2 Articolo interpretato da art. 43, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 17
 
In previsione e preparazione degli adempimenti di cui agli articoli 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E - Abolizione del contenzioso amministrativo - e 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma, e delimitati ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dispongono la immediata rilevazione degli edifici utilizzabili per il temporaneo ricovero dei senza tetto. Con il rilevamento si dovranno in particolare indicare le abitazioni sfitte e quelle occupate saltuariamente da persone non residenti nel Comune.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977
Art. 20
 
Gli oneri di cui al secondo e terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, istituiti con l' articolo 10 della presente legge, e gli oneri di cui all' articolo 14 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene così modificata: << Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all' Amministrazione e quelle necessarie per il funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento, nonché rimborsi ai Comuni per spese relative alla progettazione, direzione lavori ed assistenza delle opere di riparazione degli edifici non irrimediabilmente danneggiati. >>