Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 13, primo comma, L. R. 35/1979
2 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
3 Integrata la disciplina della legge da art. 69, comma 1, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina della legge da art. 86, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 1
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 2
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 3
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2 Articolo interpretato da art. 1, terzo comma, L. R. 2/1982
3 Articolo interpretato da art. 114, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2 Articolo interpretato da art. 1, terzo comma, L. R. 2/1982
3 Articolo interpretato da art. 114, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 7
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2 Secondo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 8
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 9
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2 Articolo interpretato da art. 43, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 10
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 11
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 12
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 13
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 14
Nell' ambito delle attività di intervento a favore delle zone terremotate, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, nonché ad assumere le spese relative, compresa quella necessaria al funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento.
Art. 15
L' Assessorato dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.
I lavori relativi sono affidati a trattativa privata e della direzione degli stessi potranno essere incaricati esperti designati dall' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Art. 16
I lavori di cui all' articolo 15 sono effettuati previo consenso scritto del proprietario dell' edificio interessato, il quale si impegna contestualmente a rinunciare ad ogni indennizzo eventualmente spettantegli per le opere di riparazione, ai sensi della
legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e della presente legge.
Art. 17
In previsione e preparazione degli adempimenti di cui agli articoli 7 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E - Abolizione del contenzioso amministrativo - e 71 e seguenti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma, e delimitati ai sensi della
legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dispongono la immediata rilevazione degli edifici utilizzabili per il temporaneo ricovero dei senza tetto. Con il rilevamento si dovranno in particolare indicare le abitazioni sfitte e quelle occupate saltuariamente da persone non residenti nel Comune.
Art. 18
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977
Art. 19
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977
Art. 20
Gli oneri di cui al secondo e
terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, istituiti con l' articolo 10 della presente legge, e gli oneri di cui all' articolo 14 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene così modificata: << Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all' Amministrazione e quelle necessarie per il funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento, nonché rimborsi ai Comuni per spese relative alla progettazione, direzione lavori ed assistenza delle opere di riparazione degli edifici non irrimediabilmente danneggiati. >>
Art. 21
Per le finalità di cui all' art. 15 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 150 milioni.
A tale scopo nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, viene istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 5321 con la denominazione: << Spese dirette per la riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l' esercizio 1976 cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - dello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Art. 22
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.