Legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 19/08/1986

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 39, primo comma, L. R. 63/1977
2 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
3 Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 1, L. R. 52/1988
4 Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 7, L. R. 13/2000
5 Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 8, L. R. 13/2000
6 Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 86, L. R. 4/2001
CAPO I
 Disposizioni preliminari
Art. 1
 
Nell' ambito delle zone colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dovranno, in un contesto di sicurezza idrogeologica, essere garantiti in via prioritaria:
a) la permanenza delle popolazioni nei Comuni ove erano insediate;
b) la riattivazione degli insediamenti e dei servizi, delle attività produttive e delle infrastrutture;
c) il recupero e la rivitalizzazione del patrimonio storico e culturale;
d) la ricostituzione di un ambiente corrispondente alle esigenze economiche, culturali e sociali delle popolazioni.

Le procedure e le prescrizioni, a tal fine disposte dalla presente legge, hanno carattere assolutamente straordinario ed eccezionale.
CAPO II
 Norme e procedure per il reperimento di aree per gli
insediamenti abitativi e produttivi
Art. 2
 
Il parere di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere reso entro il termine di 20 giorni.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 30/1977
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 37, primo comma, L. R. 63/1977
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 8/1981
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 105, comma 1, L. R. 37/1993 nel testo modificato da art. 17, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 3
 
Le aree per gli insediamenti provvisori dovranno di norma essere incluse nelle aree individuate per gli insediamenti definitivi.
Per l' individuazione di tali aree dovrà tenersi conto:
a) della sicurezza delle località prescelte in rapporto alle eventuali mutate condizioni geologiche provocate dal sisma;
b) dall' economicità delle infrastrutture;
c) della continuità delle attività produttive non trasferibili, ivi compresa la razionale coltivazione dei terreni da parte di imprese agricole familiari, che per effetto dell' esproprio sarebbero private dell' efficienza produttiva;
d) delle esigenze a livello sovracomunale.

Contestualmente all' individuazione delle aree dovranno essere indicate le indispensabili opere di urbanizzazione e le norme edilizie per la realizzazione dei fabbricati previsti.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1976
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 49/1976
3 Parole aggiunte al quinto comma da art. 3, primo comma, L. R. 8/1981
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, secondo comma, L. R. 63/1977
Art. 8
 
L' individuazione delle aree di cui ai commi precedenti dovrà comunque tener conto di quanto contenuto nel quarto comma dell' articolo 3 della presente legge.
Al provvedimento d' individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell' articolo 4.
I Comuni hanno facoltà di acquisire per i fini suindicati le aree necessarie per la ricostruzione di edifici aziendali distrutti od irreparabilmente danneggiati dal sisma e di assegnarle agli imprenditori che s' impegnino ad utilizzarle per la riattivazione delle loro aziende.
Analoga facoltà è riconosciuta agli enti e consorzi di sviluppo industriale delle zone interessate.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1976
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 49/1976
3 Parole sostituite al primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 30/1977
CAPO IV
 Disposizioni varie
Art. 15
 
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, le Comunità montane ed i Consorzi di comuni, al fine di garantire una organica ricostruzione e sistemazione del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture danneggiate dal terremoto, sono tenuti ad approntare entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge piani comprensoriali relativi al sistema delle attività produttive, alle infrastrutture sociali sovracomunali e agli insediamenti di edilizia sanitaria.
Per i Consorzi di Comuni, per quanto non previsto dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, si provvederà con successiva legge.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 24, primo comma, L. R. 35/1986