Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 16, primo comma, L. R. 57/1979
2 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, terzo comma, L.R. 12/80.
3 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
4 Legge abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010