Legge regionale 12 agosto 1975 , n. 56 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2002

Provvedimenti per la conservazione, manutenzione, gestione e arredamento di Villa Manin di Passariano.

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla conservazione, restauro e manutenzione straordinaria della Villa Manin di Passariano, nonché alla creazione di idonee infrastrutture di servizio per il totale recupero e fruizione del compendio regionale a fini pubblici e culturali e alla sua gestione.

Art. 2

L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per un idoneo arredamento della Villa per l' acquisto di opere d' arte di particolare importanza per la storia della cultura regionale.

Art. 3

La direzione della Villa è affidata ad un Conservatore che abbia dimostrato particolare competenza nell' ambito museologico e organizzativo.

Il conferimento dell' incarico di Conservatore e l' attribuzione del relativo compenso sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.

Art. 4

(3)

1.Il Conservatore della Villa è autorizzato a provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e di restauro, alle spese per l'acquisto di materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori in economia, alle spese per l'acquisto di attrezzature e servizi necessari all'organizzazione di attività espositive che si svolgono nella Villa, e per le prestazioni fornite per i medesimi fini, nonché alle spese di rappresentanza istituzionale connesse a manifestazioni culturali, previo parere della Direzione regionale competente.

(5)

2.Tutti i pagamenti afferenti alle predette spese possono essere effettuati in via ordinaria e generale mediante apertura di credito da disporre da parte del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, senza alcun limite di importo, a favore del medesimo Conservatore della Villa.

3.Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il Conservatore deve presentare semestralmente alla Ragioneria generale della Regione il rendiconto delle spese effettuate.

(4)

4.Le spese autorizzate per le finalità del presente articolo fanno capo ad apposito capitolo del bilancio. Il relativo importo è determinato annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 64, comma 2, L. R. 19/1987

Parole sostituite al secondo comma da art. 64, comma 3, L. R. 19/1987

Articolo sostituito da art. 8, comma 46, L. R. 4/2001

Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 24, L. R. 23/2001

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 24, L. R. 23/2002

Art. 5

Le spese per gli interventi di cui all' articolo 1 della presente legge fanno carico al capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli esercizi successivi nell' ambito dei normali stanziamenti previsti in bilancio.

Art. 6

Le spese per gli acquisti di cui all' articolo 2 della presente legge fanno carico al capitolo 408 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1975 e corrispondenti degli esercizi successivi, nell' ambito dei normali stanziamenti previsti in bilancio.

Art. 7

I compensi dovuti al Conservatore, graveranno sul capitolo 125 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli esercizi futuri. Tali oneri trovano sufficiente disponibilità negli stanziamenti già previsti nello stesso esercizio finanziario 1975.