Art. 2
Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge faranno carico, per l' esercizio finanziario 1975, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilitą; quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.