Legge regionale 25 febbraio 1975, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Norme amministrative riguardanti le procedure per erogare i contributi nel settore dell' agricoltura e foreste.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
Art. 1
Le competenze degli Ispettorati dell' agricoltura e delle foreste, richiamate negli articoli 1, 2, 3, 6 e 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle degli Ispettorati di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, modificata ed integrata con le leggi regionali 7 luglio 1969, n. 12, 4 ottobre 1971, n. 44, e 27 dicembre 1972, n. 60, e quella dei funzionari delegati degli uffici periferici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, sono modificate nel senso che le competenze medesime sono estese agli Uffici centrali e periferici dell' Assessorato e ai rispettivi funzionari delegati.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
2 Riconfermata l' anzidetta abrogazione ad opera dell' articolo 2, primo comma, L.R. 42/80.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 2, primo comma, L. R. 4/1978