Art. 41
Per l' esercizio 1975 il termine di cui all' articolo 31, primo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il medesimo esercizio il termine di cui all' articolo 31, terzo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di comunicazione all' ente ospedaliero della somma ad esso attribuita dalla Regione.