Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
CAPO I
Art. 2
 
L' assistenza di cui al precedente articolo è assicurata in via primaria dalla Regione in forma diretta tramite gli enti pubblici ospedalieri.
All' uopo gli enti ospedalieri provvederanno all' accoglimento, al ricovero ed alla cura di tutti coloro che, indipendentemente dall' urgenza, abbiano necessità di assistenza ospedaliera.
La Regione assume come proprie, sino all' emanazione dello schema di convenzione ministeriale, di cui all' articolo 18 del decreto 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 - e comunque non oltre il primo semestre 1975 - le convenzioni in atto con gli enti mutualistici alla data dell' 11 luglio 1974, per la parte riguardante il ricovero in corsia.
Per i ricoveri in istituti e case di cura non convenzionati ubicati nel territorio regionale, la Regione assicura la assistenza in forma indiretta rimborsando agli aventi diritto una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella regione e fissata annualmente con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
Il rimborso di cui al comma precedente per i ricoveri in istituti di cura non convenzionati compete alla Regione Friuli - Venezia Giulia solo per i cittadini aventi residenza nella regione stessa.
Per i ricoveri in istituti di cura non convenzionati ubicati fuori del territorio regionale, la Regione Friuli - Venezia Giulia eroga l' assistenza in forma indiretta nei confronti dei cittadini residenti nella regione debitamente autorizzati nei modi di cui al secondo comma dell' articolo 7 della presente legge. Il rimborso da corrispondere deriva dalla media del costo pro die e pro capite dell' insieme delle convenzioni stipulate dalla Regione Friuli - Venezia Giulia nel proprio territorio per analoghe prestazioni.
Art. 3
 
La Regione eroga uniformemente l' assistenza gratuita negli enti ospedalieri a tutti i soggetti assistibili e negli enti previsti all' articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, ubicati nel proprio territorio, a tutti i cittadini italiani che abbiano titolo all' assistenza ospedaliera sia in forma diretta che in forma indiretta.
Note:
1 Secondo comma abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 28/1979
2 Terzo comma abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 28/1979
Art. 5
 
I soggetti non assistibili dagli enti o casse ai sensi dello articolo 12, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, e residenti nella regione possono ottenere l' assistenza ospedaliera mediante l' iscrizione in appositi ruoli regionali, per un importo pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall' INAM per l' anno 1974 e dalla Amministrazione regionale per gli anni successivi, e fissata con decreto dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
L' iscrizione si ottiene con domanda presentata direttamente o con lettera raccomandata all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità ed ha effetto dal primo gennaio dell' anno nel quale è stata presentata la domanda a meno che l' interessato non dimostri di aver già avuto titolo altrimenti all' assistenza ospedaliera sino ad una data certa; in tal caso si farà luogo alla riduzione proporzionale dell' onere annuo d' iscrizione.
L' iscrizione è operante per un triennio ed è comprovata dal possesso di apposito tesserino.
La relativa riscossione avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni che l' Amministrazione regionale stipulerà entro 3 mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Qualora l' utente acquisti diverso titolo all' assistenza nel corso del triennio potrà chiedere lo sgravio dei ruoli esattoriali ed il rimborso degli importi indebitamente corrisposti per il periodo altrimenti coperto.
Per i lavoratori stagionali all' estero, che rientrano nel territorio nazionale, l' importo di cui al primo comma è commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.
L' assistenza ospedaliera è estesa ai non abbienti già assistiti a carico dei Comuni ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386. Il titolo a tale assistenza è comprovato da apposito tesserino rilasciato e convalidato annualmente dal Comune di competenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la iscrizione nell' elenco comunale.
Art. 7
 
Il ricovero in istituti di ricovero e cura convenzionati è soggetto a preventiva impegnativa da parte dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità; quello in istituti non convenzionati per i cittadini residenti nella regione è soggetto a preventiva autorizzazione della Regione.
Nel caso di ricovero d' urgenza in istituti e case di cura convenzionati e non, la notifica all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità conterrà anche la richiesta di impegnativa o autorizzazione in sanatoria.
L' impegnativa fissa anche il periodo massimo di ricovero, che potrà essere prolungato con successiva autorizzazione regionale su motivata richiesta dei sanitari.
All' infuori dei casi di comprovata urgenza, l' Assessorato dell' igiene e della sanità potrà subordinare le impegnative e le autorizzazioni a visite ed accertamenti diagnostici particolari preferibilmente presso gli ambulatori e servizi degli enti pubblici ospedalieri.
Il ricovero in istituti e case di cura non convenzionati, quando sia stata richiesta ed ottenuta l' autorizzazione di cui ai precedenti commi, dà titolo all' utente per il solo rimborso in forma indiretta da parte della Regione di una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni negli istituti e case di cura private convenzionati ubicati nella regione.
Le incombenze previste dal presente articolo saranno attuate dagli organi e dagli uffici periferici del Ministero della sanità competenti per territorio.
CAPO II
Art. 17
 
Ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni, di cui al precedente comma, in enti ospedalieri in cui non prestino servizio, spetta l' indennità di missione in quanto dovuta, prevista dagli ordinamenti interni degli enti presso cui si svolgono le commissioni.
Il tempo impiegato per partecipare alle commissioni sarà considerato come orario normale o straordinario di lavoro nell' ospedale da cui l' interessato dipende.
In relazione alle nuove competenze regionali in materia di assistenza ospedaliera i funzionari designati dall' Assessorato dell' igiene e della sanità sostituiscono quelli ministeriali nell' espletamento delle procedure concorsuali ospedaliere.
CAPO III
 Criteri per la ripartizione degli stanziamenti assegnati
alla Regione sul
<< Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >>.
Art. 22
 
La quota spettante a ciascun ente ospedaliero in base al riparto di cui al precedente articolo 21 è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità, per le seguenti voci di spesa:
a) stipendi, altri assegni fissi ed oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre dell' anno precedente, oltre a quelli derivanti dalla applicazione di disposizioni di leggi e degli accordi di lavoro, nonché oneri relativi al personale da assumersi per la copertura di posti vacanti, per la sostituzione di dipendenti cessati dal servizio o collocati in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza o puerperio, ovvero da assumersi a norma dell' articolo 6 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e della presente legge regionale;
b) oneri derivanti da consulenze in atto al 31 dicembre dell' anno precedente ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;
c) oneri derivanti da convenzioni con l' Università in atto al 31 dicembre dell' anno precedente, ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;
d) compensi al personale religioso previsti dalle relative convenzioni in atto al 31 dicembre dell' anno precedente ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;
e) emolumenti a componenti degli organi degli enti ospedalieri nella misura fissata dalle leggi regionali;
f) canoni di locazione e di leasing derivanti da contratti in atto al 31 dicembre dell' anno precedente ovvero successivamente autorizzati dalla Giunta regionale;
g) spese relative all' incentivazione scientifico - didattica, aggiornamento e istruzione professionale;
h) oneri derivanti dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, e dei relativi interessi, contratti dagli enti ospedalieri;
i) compensi ai dipendenti per lavoro straordinario, nonché altri assegni ed indennità di carattere variabile;
l) spese per manutenzione ordinaria degli edifici e delle attrezzature, spese per combustibili, per utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto, consumi e spese generali diverse;
m) spese per acquisto di medicinali, presidi sanitari, materiali diagnostici e terapeutici;
n) spese per vitto;
o) spese per interessi su anticipazioni di cassa;
p) spese relative a consumi per servizi ambulatoriali e ricoveri in camere speciali;
q) fondi di riserva.