Legge regionale 13 agosto 1974, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 27/12/2003

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, concernente << Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali >> e contributi per la promozione delle attività economiche.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
CAPO II
 Contributi per la promozione delle attività economiche
Art. 7
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 sono istituiti, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7, i seguenti capitoli:
- alla Categoria III il capitolo 2031 con la denominazione:
<< Spese dirette per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo economico del Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni.
- alla Categoria IV il capitolo 2055 con la denominazione:
<< Contributi a titolo di concorso nelle spese di funzionamento a favore di comitati ed altri organismi che si propongono come fine principale la promozione delle attività economiche nella regione >> e con lo stanziamento di lire 40 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede per lire 30 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 7 dell' elenco 4 allegato al bilancio stesso) e per lire 20 milioni mediante storno dello stesso importo dal capitolo 121 dello stato di previsione medesimo.