Art. 3
Per le finalitą di cui al precedente articolo 1, viene autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 5 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, viene istituito - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Categoria IV - il capitolo 105 con la seguente denominazione: << Contributi e sussidi a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale rispondenti ad un diffuso sentimento della collettivitą regionale >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 127 iscritto nel predetto stato di previsione della spesa.
Il suddetto onere di lire 5 milioni fa carico al precitato capitolo 105.