Legge regionale 29 maggio 1974, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 09/07/1974

Erogazione di spese per iniziative di particolare valore morale o sociale.
Art. 1
 
Nell' articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 è aggiunta, al punto 6), dopo la lettera b), la seguente lettera:
<< c) a concedere contributi e sussidi a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale, rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività regionale, ancorché siano indirizzate altrove >>.