Legge regionale 27 maggio 1974, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Integrazione di contributi regionali già concessi per opere pubbliche, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali nonché per maggiori costi di progetto.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata implicitamente da art. 33, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001