Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata implicitamente da art. 17, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.