Legge regionale 04 maggio 1973 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 29/05/1973

Provvedimenti regionali a sollievo dei maggiori oneri tributari, incidenti sulla esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Art. 1

Riguardo alle opere per le quali sia previsto un contributo regionale, viene compreso nella spesa ammissibile a contributo anche l' onere che il soggetto beneficiario debba assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell' art. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2

Relativamente alle opere di enti pubblici, che siano già state formalmente ammesse a contributo regionale in base alla vigente legislazione fino all' entrata in vigore della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ente beneficiario, mediante utilizzazione ed entro il limite dello stanziamento previsto dalla presente legge, un contributo straordinario integrativo a fronte dell' onere che l' ente beneficiario abbia dovuto o debba assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell' art. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Il contributo straordinario integrativo è stabilito in misura costante annua, non eccedente il 7 per cento del suddetto debito di rivalsa, per un periodo non superiore ad anni 20.

Art. 3

Il contributo straordinario integrativo è concesso a domanda dell' ente interessato, con decreto dell' Assessore ai lavori pubblici.

La determinazione del contributo straordinario integrativo è fatta, in via provvisoria, sulla base dell' ammontare della spesa già riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo principale. Alla determinazione definitiva si provvede, poi, in base agli atti di contabilità finale e di collaudo, regolarmente approvati.

Art. 4

Non si fa luogo alla concessione del contributo straordinario integrativo, quando i progetti contengano la previsione di disponibilità finanziarie che possano coprire integralmente il nuovo onere tributario. L' eventuale ribasso d' asta può essere utilizzato anche per il pagamento della imposta sul valore aggiunto.

Art. 5

Per le finalità previste dall' art. 2 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1973, un limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5810 con la denominazione: << Contributi annui costanti sull' onere conseguente all' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto a carico di opere pubbliche >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 5 per 50 milioni e rubrica n. 11 per 50 milioni dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e mediante prelevamento dell' importo di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L' onere di lire 200 milioni corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1973, fa carico al precitato capitolo 5810 e quello di pari importo relativo alle annualità degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.