Legge regionale 04 maggio 1973, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti a favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli.
Art. 3
I contributi di cui alla lettera a) dell' articolo precedente vengono calcolati sulla spesa necessaria per la raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto e l' incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generale di amministrazione, spesa determinata forfettariamente in lire 300 per ogni chilogrammo di bozzoli ammassati.
I contributi di cui alla lettera b) dell' articolo precedente vengono calcolati su una spesa determinata forfettariamente in lire 500 per ogni chilogrammo di bozzoli filati.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.