Legge regionale 27 dicembre 1972, n. 60 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Ulteriore finanziamento e disposizione integrativa della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1L' abrogazione implicita della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001, a decorrere dal termine previsto dall'art. 93 L.R. 12/1998.
3Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 1
Per le finalitā previste dalla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata una ulteriore spesa di lire 800 milioni per l' esercizio finanziario 1972 e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976.
Note:
1L' abrogazione implicita del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' articolo 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001, a decorrere dal termine previsto dall'art. 93 L.R. 12/1998.
3Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001, a decorrere dal termine previsto dall'art. 93 L.R. 12/1998.
3Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 č istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 822 con la denominazione: << Contributi per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni, cui si provvede per lire 500 milioni mediante prelevamento dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e per lire 300 milioni mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1970, con l' articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.
L' onere di lire 800 milioni, autorizzato dalla presente legge per l' esercizio finanziario 1972, farā carico al sopracitato capitolo 822 e quello di lire 500 milioni, previsto per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976, graverā sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Note:
1L' abrogazione implicita del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' articolo 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001, a decorrere dal termine previsto dall'art. 93 L.R. 12/1998.
3Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.