Legge regionale 26 giugno 1972, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, concernente << Provvedimenti per agevolare la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari e di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari >>.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.