Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.
CAPO II ter
 Beni silvo-pastorali
Art. 9 ter
2. La locazione, l'affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell'esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.
Note:
1 Nuova partizione contenente l'art. 9 ter, aggiunta da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007
2 Articolo aggiunto da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007
3 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 8, lettera a), L. R. 9/2008
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 8, lettera b), L. R. 9/2008
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 23, L. R. 17/2008
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 69, L. R. 18/2011
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 81, comma 1, L. R. 21/2013
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 11/2014
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 11/2014
10 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
11 Comma 5 bis abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
12 Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 4, lettera c), L. R. 24/2016
13 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 3/2024 . Le concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva hanno una durata pari a quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive). Tali disposizioni si applicano anche alle concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 3/2024.