Art. 9 bis 1
(Disciplina applicabile ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1)
1. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, per quanto attiene agli immobili di proprietą degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 13/2021
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 191, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 191, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024