Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.
Art. 6 ter
1. I beni immobili regionali ubicati in zone classificate di svantaggio socioeconomico ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, individuati attraverso apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere posti in vendita al loro valore catastale. Per gli immobili la cui rendita catastale è pari a zero, è fissato un valore minimo di vendita pari al 60% del valore di mercato.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 188, comma 1, L. R. 3/2024