Legge regionale 23 luglio 1971, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/08/1971

Indennità una tantum al personale con funzioni di concetto, esecutive ed ausiliarie, addetto all' Ufficio di cui al Titolo V della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Art. 1
 
L' indennità di primo impianto, stabilita dall' art. 4 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, è attribuita, una tantum, per la durata del servizio prestato a Trieste anteriormente al 16 aprile 1968, anche al personale con funzioni di concetto, esecutive ed ausiliarie, addetto all' Ufficio di cui al Titolo V della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.