Legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti per agevolare la progettazione delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale, di bonifica integrale e montana e per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 1
Per le infrastrutture a servizio di più fondi e per le altre opere di miglioramento fondiario, se eseguite da Enti, Consorzi o Cooperative, sono ammessi pagamenti di stati d' avanzamento, fino alla concorrenza dei nove decimi dell' effettivo costo delle medesime. Il rimanente decimo sarà liquidato all' atto del collaudo delle opere stesse.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 17, primo comma, L. R. 42/1980
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può essere autorizzata una maggiorazione per spese generali sul costo dei lavori di miglioramento fondiario, ivi comprese le piantagioni, le case di abitazione contadina e le infrastrutture a servizio di più fondi, finanziabili con le leggi regionali 31 agosto 1965, n. 18, 15 luglio 1966, n. 14, 20 luglio 1967, n. 16, 30 dicembre 1967, n. 29, 8 gennaio 1968, n. 1.
I precedenti commi sono applicabili a tutte le pratiche relative alle citate leggi in corso di istruttoria.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 41/1970
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 59/1971
3 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 58/1975
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4
La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.