Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 24/1978
2 Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 24/1978
2 Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 24/1978
2 Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 24/1978
2 Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 24/1978
2 Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 10
 
Gli articoli 28, 33 e 37 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 28
 Attribuzioni particolari del Direttore regionale
dell' agricoltura, del Direttore regionale delle foreste
e di altri dirigenti dell' Assessorato
Relativamente alle opere disciplinate dal presente Titolo ed attinenti alle materie devolute, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' agricoltura ed alla Direzione regionale delle foreste, il Direttore regionale dell' agricoltura ed il Direttore regionale delle foreste:
1) esprimono parere:
a) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - non ecceda l' importo di lire 50 milioni;
b) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da essi esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purché contenuto entro il limite di cui alla precedente lettera a);
c) sul sistema di esecuzione delle opere, nell' ipotesi di cui alla precedente lettera a), e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l' attuazione di dette opere;
d) sulla determinazione di nuovi prezzi, nella stessa ipotesi di cui alla precedente lettera a);
2) autorizzano, nei casi e con gli effetti previsti dall' art. 16 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e dall' art. 30 del Capitolato generale d' appalto, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;
3) procedono alla concessione delle proroghe dei termini contrattuali per l' ultimazione dei lavori, previo parere - quando trattisi di opere d' importo superiore a lire 50 milioni - del Comitato consultivo per le bonifiche.

In esecuzione delle deliberazioni giuntali di approvazione dei programmi di attività amministrativa e dei piani di ripartizione degli stanziamenti di bilancio, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana ha facoltà di delegare l' impegno definitivo, la liquidazione e l' ordinazione delle spese occorrenti per le opere regionali disciplinate dal presente Titolo:
a) al Direttore regionale dell' agricoltura, al Direttore regionale delle foreste ed al Direttore del servizio dell' economia montana, quando trattisi di opera d' importo superiore a lire 50 milioni;
b) ai Capi degli Uffici periferici dell' Assessorato, quando trattisi di opera d' importo non eccedente lire 50 milioni e negli altri casi previsti dalle leggi statali.

Art. 33
 Attribuzioni del Comitato consultivo per le bonifiche
Il Comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:
1) sugli affari indicati nel Titolo III, all' art. 37;
2) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici concernenti opere di bonifica integrale e montana ed opere nei bacini montani, quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - ecceda l' importo di lire 50 milioni;
3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati, di cui al precedente numero 2), ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;
4) sui progetti di cui all' art. 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
5) sui piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie;
6) sui piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e di altri enti;
7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all' art. 29, lettera b);
8) sulla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, sulla fusione, scissione e soppressione dei Consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;
9) sugli affari menzionati ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell' art. 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera c);
10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera d);
11) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l' esecuzione delle opere disciplinate dal presente Titolo, quando l' importo di tali opere superi lire 50 milioni;
12) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo;
13) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato consultivo per le bonifiche dà, infine, parere su ogni altro argomento che l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
2 Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
2 Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 14
Note:
1 Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 46/1986
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
2 Abrogazione confermata da art. 34 L.R. 3/2001.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Quinto comma abrogato da art. 10, primo comma, L. R. 36/1971
2 Primo comma abrogato implicitamente da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
3 Secondo comma abrogato implicitamente da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
4 Terzo comma abrogato da art. 28, terzo comma, L. R. 46/1986
5 Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 46/1986
6 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Primo comma interpretato da art. 15, primo comma, L. R. 36/1971
2 Terzo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 13/1975
3 Quarto comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 13/1975
4 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 45/1971
2 Articolo abrogato da art. 27, primo comma, L. R. 41/1973
Art. 24
 
Le spese derivanti dall' applicazione degli articoli 14 e 17 della presente legge faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 361 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, che presentano sufficiente disponibilità, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri per le spese di personale di cui all' articolo 21 della presente legge, previsti per l' esercizio in corso in lire 25 milioni, faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 344, 345, 347, 348, 349 e 350 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
I maggiori oneri per il funzionamento degli Uffici periferici dell' Assessorato dei lavori pubblici di cui alla presente legge, previsti per l' esercizio in corso in lire 12 milioni, faranno carico ai capitoli 372 e 375 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Ai fini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:
in aumento
Capitolo 344 - Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale comandato ( LR 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni) Spesa fissa ed obbligatoria 20.000.000
Capitolo 348 - Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale in servizio presso l' Amministrazione regionale ( legge 15 aprile1961, n. 291 e successive modificazioni). 5.000.000
Capitolo 372 - Spese per l'acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per l'attrezzatura degli uffici4.500.000
Capitolo 375 - Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre varie di ufficio e di economato 7.500.000
Totale in aumento37.000.000
in diminuzione
Capitolo 501 - Spese per l'acquisto di beni immobili e per l' esecuzione di costruzioni ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali (art. 1, LR 14 ottobre 1965, n. 20) 37.000.000
Totale in diminuzione37.000.000