Art. 2
I rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione dei due Consorzi ed i Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, sentita la Giunta regionale.
Il rappresentante della Regione č di diritto Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3
Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge sarā emanata la legge regionale recante norme sulla riorganizzazione della sperimentazione agraria nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 4
L' Amministrazione regionale č autorizzata a contribuire al funzionamento dei due Enti con una sovvenzione annua di lire 13.000.000 alla Stazione agraria sperimentale di Udine e di lire 14.000.000 all' Istituto chimico agrario sperimentale di Gorizia.
Alla spesa complessiva di lire 27 milioni, prevista dal precedente comma, per l' esercizio finanziario 1968, si provvede a carico del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio predetto, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilitā.
L' onere per gli esercizi successivi farā carico ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.