﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 30 dicembre 1967

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 2, L. R. 3/1970</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 15, comma 7, L. R. 22/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale, allo scopo  d' incrementare e  migliorare  le  colture  pregiate,  è   autorizzata   ad intervenire con contributi in  conto  capitale  nei  settori della viticoltura, frutticoltura, orticoltura, floricoltura.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Possono essere concessi  contributi  in  conto  capitale, fino alla misura  massima  del  50  per  cento  della  spesa ritenuta ammissibile,  ai  produttori  agricoli  singoli  od associati  che   provvedano     all' impianto   di   vigneti specializzati e razionali nelle zone che, a  giudizio  degli Organi tecnici dell' Assessorato   dell' agricoltura,  delle foreste e dell' economia montana, per la specifica vocazione viticola dei  terreni  o  per  altre  favorevoli  condizioni economiche      ed      organizzative,      si      prestino all' intensificazione  della  viticoltura  di  pregio  ed  a carattere competitivo.</p><p style="text-align: justify;">Tali  contributi  saranno  concessi  con  preferenza   ai produttori  agricoli  singoli  od   associati   delle   zone collinari e di quelle delimitate a' sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,  per  la tutela  delle  denominazioni  di   origine   controllate   o controllate e garantite.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini del  miglioramento  qualitativo  dei  prodotti  e della riduzione dei costi di produzione, gli impianti devono consentire,  quanto  più  possibile  e  in  relazione  alle esigenze ambientali,  la  meccanizzazione  delle  operazioni colturali e devono essere attuati con vitigni  di  pregio  e con  barbatelle  selezionate,  munite  di   certificato   di garanzia attestante  le  varietà  del  portainnesto  e  del nesto.</p><p style="text-align: justify;">Al rilascio di tali dichiarazioni provvedono  gli  Organi tecnici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.</p><p style="text-align: justify;">Analogo contributo può  essere  concesso  ai  produttori agricoli singoli od associati, agli Enti  pubblici  operanti nel  settore  agricolo  e  ai  loro  Consorzi  nonché  agli Istituti   d' istruzione   tecnica   e   professionale   per l' istituzione di campi di piante madri, purché essi  siano effettuati con materiale selezionato,  su  attestazione  dei predetti Organi tecnici.</p><p style="text-align: justify;">In quest' ultimo caso il contributo, riferito alle  spese di  primo  impianto,  può  essere  esteso  alle  necessarie strutture.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 60/1972</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 20/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><a name="art3"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   3</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 1, primo comma, L. R. 45/1977</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 2, L. R. 60/1988</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Gli stessi contributi di cui all' art. 2  possono  essere concessi ai produttori agricoli  singoli  od  associati  per l' impianto  di  frutteti  razionali  secondo   criteri   di specializzazione e di concentrazione degli  impianti  stessi in zone ritenute idonee a tali colture.</p><p style="text-align: justify;">In particolare saranno favoriti gli impianti delle specie e delle varietà per  le  quali  si  prospettano  favorevoli condizioni di mercato e la sostituzione di vecchi impianti.</p><p style="text-align: justify;">Analogo  contributo  può  essere  altresì  concesso  ai produttori agricoli singoli od  associati  e  agli  Enti  ed Istituti  di  cui     all' art.   2,   quinto   comma,   per l' istituzione di vivai e di campi di piante madri,  purché essi  siano  effettuati  con   materiale   selezionato,   su attestazione  degli   organi   tecnici     dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.</p><p style="text-align: justify;">Detti contributi, riferiti alle spese di primo  impianto, possono essere estesi alle necessarie strutture.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore  dei  produttori  agricoli  singoli  od  associati, nonché degli Enti ed Istituti di cui  all' art.  2,  quinto comma,  per  iniziative  inerenti  ai  settori  orticolo   e floricolo, e cioè manufatti fissi o mobili per la forzatura e la  protezione  delle  piante  ed  attrezzature  connesse, macchine atte  alla  sterilizzazione  del  terreno  e  altre piccole  macchine  motrici   ed   operatrici,   attrezzature necessarie  per  la  lotta  antiparassitaria,  dissodamenti, sistemazioni del terreno (ivi compresi i muri di sostegno) e impianti irrigui.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Per la realizzazione da  parte  di  produttori  associati delle costruzioni di cui al comma precedente,  dei  relativi servizi e pertinenze, sono ammesse  a  contributo  anche  le spese d' acquisto del terreno necessario.</p><p style="text-align: justify;">Nelle zone montane del territorio regionale la misura dei contributi previsti dal primo comma può essere elevata fino al massimo del  70  per  cento,  se  le  iniziative  vengano realizzate da produttori associati e fino al 60 per cento se realizzate da produttori singoli.</p><p style="text-align: justify;">Agli effetti del comma precedente sono  considerate  zone montane le zone classificate tali ai sensi  della  legge  25 luglio 1952, n. 991  e  successive  modificazioni,  le  zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966,  n. 614, se facciano parte di un Comune il  cui  territorio  sia stato  parzialmente  classificato  montano  in  applicazione della predetta legge n. 991,  nonché  tutto  il  territorio incluso in comprensori di bonifica montana.</p><p style="text-align: justify;">Analoghi   incentivi   potranno   essere   accordati   ai produttori agricoli singoli od associati nonché  agli  Enti ed   Istituti   di   cui  all' art.  2,  quinto  comma,  per l' acquisto  di  piante,  di  talee  appartenenti  a  specie floricole,  di bulbi, di rizomi e di sementi, di specie e di varietà  sia  orticole  che  floricole,   suscettibili   di introduzione  e  di  diffusione  in  zone   di   particolare vocazione.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Aggiunti dopo il primo comma 3 commi da art. 1, primo comma, L. R. 44/1971</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 1, L. R. 68/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">I contributi di cui alla presente legge sono  concessi  a mezzadri e coloni nei casi previsti dall' art. 8 della legge 15 settembre 1964, n.  756,  ed  agli  affittuari  nei  casi previsti dall' art. 1632 del codice civile.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(5)</span><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere contributi in conto capitale, nella misura  massima  del  70 per  cento  della  spesa  ritenuta  ammissibile,   all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, (ERSA) alle Cooperative agricole  e  loro  Consorzi  per  la realizzazione  delle  strutture  e  relative  attrezzature e pertinenze  (ivi  comprese  le  spese di acquisto di terreno necessario  per  la  costruzione  delle  opere  e   relativi servizi)    occorrenti    ad    assicurare    la   raccolta, conservazione,  lavorazione,  trasformazione  e  vendita dei prodotti  e  dei  sottoprodotti,   relative  ai  settori  di intervento di cui alla presente legge.<p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Qualora dette opere vengano eseguite  con   l' intervento finanziario dello Stato, con il concorso o  meno  del  Fondo europeo    agricolo    di    orientamento    e     garanzia, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi  la differenza di spesa non coperta sino al raggiungimento della percentuale prevista dal comma precedente.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;">La disposizione del precedente comma si applica anche per le opere ed i lavori, non ancora collaudati,  quando  per  i medesimi sia stata già disposta  dal  1  gennaio  1966  la concessione del contributo.</p><p style="text-align: justify;">Sarà  data  preferenza  alle  iniziative   promosse   da organismi cooperativi di secondo o  terzo  grado  o  che  si rivelino particolarmente utili  per  la  commercializzazione dei prodotti e che interessino estese zone territoriali.</p><p style="text-align: justify;">Le  agevolazioni  previste  dal  presente  articolo  sono applicabili anche per l' ampliamento e l' ammodernamento  di preesistenti fabbricati e impianti, nonché per l' acquisto, ammodernamento ed ampliamento di immobili da destinare  alle iniziative di cui al primo comma.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;">La misura dei contributi previsti da questo articolo può essere elevata fino al  massimo  del  90  per  cento  se  le iniziative vengano realizzate in zone montane del territorio regionale.</p><p style="text-align: justify;">Agli  effetti  del  comma  precedente  sono   considerate montane le zone classificate tali ai sensi  della  legge  25 luglio 1952, n. 991  e  successive  modificazioni,  le  zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966,  n. 614, se facciano parte di un Comune il  cui  territorio  sia stato  classificato  parzialmente  montano  in  applicazione della predetta legge n. 991,  nonché  tutto  il  territorio incluso in comprensori di bonifica montana.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3 ter, primo comma, L. R. 8/1966</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 12/1969</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Sostituito il quinto comma con 3 commi da art. 2, primo comma, L. R. 44/1971</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina del secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 58/1975</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 58/1979</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><a name="art8"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   8</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 20/1992</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Le domande di contributo in  carta  legale  e  due  copie dovranno     essere     indirizzate         all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e   dell' economia  montana per  il  tramite   degli   Ispettorati     dell' agricoltura competenti per territorio.</p><p style="text-align: justify;">Di norma la documentazione sarà quella di rito  prevista per le opere di miglioramento fondiario.</p><p style="text-align: justify;">Per le opere e gli impianti di modesta entità,  sino  ad un massimo di  lire  1.500.000,  per  le  macchine,  per  le attrezzature fisse o mobili, per   l' acquisto  di  sementi, piante e parti di piante sarà sufficiente  una  elencazione analitica  dei  lavori  da  eseguire  e  degli  acquisti  da effettuare e delle relative spese nel contesto della domanda medesima.</p><p style="text-align: justify;">L' esecuzione delle opere e l' acquisto  delle  macchine, delle attrezzature fisse o  mobili,  di  sementi,  piante  e parti   di   piante   potrà    avvenire    dopo    ricevuta l' autorizzazione   scritta   da   parte   del    competente Ispettorato.</p><p style="text-align: justify;">L' erogazione  del  contributo  avverrà  a  seguito  del collaudo delle opere e degli acquisti.</p><p style="text-align: justify;">Per quanto non si riferisce alle opere  di  miglioramento fondiario si provvederà alla emissione di un unico  decreto per il contemporaneo impegno e liquidazione della spesa.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Al pagamento delle  spese  autorizzate  con  la  presente legge si potrà provvedere con apertura di credito a  favore dei   funzionari   delegati    degli    Uffici    periferici dell' Assessorato   dell' agricoltura,   delle   foreste   e dell' economia montana, in forza dell' art.  56  e  seguenti del  RD    18  novembre   1923,   n.   2440   e   successive modificazioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><a name="art11"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 11</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 58/1975</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 67, L. R. 1/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Articolo sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 24/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Articolo abrogato da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 4/2010 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 7, c. 1, lett. d) della medesima L.R. 4/2010.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Articolo abrogato da art. 6, comma 57 quinquies, lettera a), L. R. 1/2004 , a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, comma 57 ter, L.R. 1/2004. L'abrogazione differita già disposta con l'art. 9 della L.R. 4/2010 rimane priva di effetti a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 medesimo ad opera dell'art. 6, comma 57 qtr, lett. c), L.R. 4/2010, come inserito dall'art. 1, comma 10, L.R. 5/2013.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 . L'abrogazione differita già disposta dall'art. 6, c. 57 quinquies, L.R. 1/2004, rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del c. 57 quinquies medesimo ad opera dell'art. 43, c. 1, lett. g), L.R. 28/2017.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per   l' attuazione  degli  interventi   previsti   dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire  300  milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 è istituito  il capitolo n. 687 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  diretti allo  sviluppo  delle  colture  pregiate   &gt;&gt;,   e   con   lo stanziamento di lire 300 milioni.</p><p style="text-align: justify;">A favore di detto capitolo si provvede mediante storno di lire 90 milioni dal capitolo 612, di  lire  95  milioni  dal capitolo 659 e di lire 115 milioni dal  capitolo  324  dello stato di previsione della spesa del bilancio  regionale  per l' esercizio finanziario 1967.</p><p style="text-align: justify;">L' onere di lire  300  milioni  relativo   all' esercizio finanziario 1967 fa carico al sopraccitato  capitolo  687  e quello per gli esercizi finanziari dal 1968  al  1971  farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali  per gli esercizi medesimi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3 ter, terzo comma, L. R. 8/1966</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p></body></html>