Legge regionale 09 agosto 1967 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2002
Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, riguardante provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della regione.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:1 Legge abrogata da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 7
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 8
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 9
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002