Legge regionale 09 agosto 1967 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2002

Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, riguardante provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della regione.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Legge abrogata da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002