Art. 2
I contributi integrativi sono concessi con decreto dell' Assessore alle finanze, su presentazione da parte degli enti mutuatari di copia autentica del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, nonché degli altri documenti atti a dimostrare che il mutuo fu assunto per le finalità di cui all' articolo precedente.
All' erogazione delle annualità del contributo integrativo si provvede con ruolo di spesa fissa, emesso contemporaneamente alla concessione del contributo stesso, qualora i lavori di esecuzione dell' opera siano già iniziati.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 20/1976